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Gli eventi di cui all'art. 1 della presente legge non possono costituire causa di rescissione dei contratti agrari in corso. I concessionari, gli affittuari, i coloni, i compartecipanti, i salariati fissi ed obbligati sono preferiti nella occupazione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria ed agraria. Le rispettive prestazioni contrattuali delle parti restano sospese per il tempo e per le quantita' per le quali ciascuna prestazione risulta impossibile. Nel caso che in dipendenza degli eventi di cui al primo comma si sia resa impossibile per il futuro la prosecuzione del contratto, le parti ne concorderanno la nuova formulazione.
Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010
