Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli accertamenti preventivi e consuntivi, in ordine alla concessione dei contributi di cui all'art. 2, sono demandati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per i territori classificati montani, a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, all'Ispettorato ripartimentale forestale. Per le opere indicate alla lettera a) dell'art. 2 l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale forestale provvedono, nella rispettiva competenza, all'approvazione del progetto ed al collaudo. Nella Valle d'Aosta agli adempimenti di cui ai precedenti commi provvede l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1957-07-25;595~art12 · fonte del testo