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Gli accertamenti preventivi e consuntivi, in ordine alla concessione dei contributi di cui all'art. 2, sono demandati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per i territori classificati montani, a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, all'Ispettorato ripartimentale forestale. Per le opere indicate alla lettera a) dell'art. 2 l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e l'Ispettorato ripartimentale forestale provvedono, nella rispettiva competenza, all'approvazione del progetto ed al collaudo. Nella Valle d'Aosta agli adempimenti di cui ai precedenti commi provvede l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010
