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Per il territorio del Delta Padano il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ad assumere a suo totale carico tutte le spese, comprese quelle di studio e di progettazione, per il ripristino delle opere di bonifica, ivi comprese quelle irrigue, sia quelle danneggiate dalle alluvioni, sia quelle parzialmente o totalmente inefficienti a causa dello straordinario abbassamento dei terreni, nonche' per la sistemazione e costruzione degli argini a mare. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' anche autorizzato ad assumere a suo totale carico la spesa per la sistemazione idraulico-forestale nei territori montani della Lombardia, del Piemonte e della Valle d'Aosta danneggiati dalle avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di maggio e giugno 1957.

Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1957-07-25;595~art15 · fonte del testo