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Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' autorizzato a disporre anticipazioni, fino alla somma di lire 2 miliardi, agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario, ai sensi del capo II del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la concessione di prestiti per la conduzione delle aziende agricole di cui all'art. 2, n. 1, del predetto regio decreto, alle piccole aziende agricole che abbiano subito una riduzione nella produzione lorda vendibile totale non inferiore al 40 per cento per effetto di gravi avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di maggio e giugno 1957 e per le eccezionali calamita' naturali di cui all'art. 1 della presente legge. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, fermo il limite di cui al precedente comma, e', altresi', autorizzato a concedere anticipazioni agli Enti, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, per i prestiti di conduzione in natura alle aziende specificate nel primo comma. I prestiti di cui ai precedenti commi sono concessi limitatamente alle necessita' della conduzione aziendale nella annata agraria 1957-58.

Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1957-07-25;595~art16 · fonte del testo