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E' autorizzato l'acquisto dalla gestione di ammasso del grano per contingente di un, quantitativo di prodotto fino ad un massimo di un milione di quintali. Detto quantitativo verra' messo a disposizione della prefetture per soccorrere le popolazioni bisognose delle zone sinistrate ed in particolare i contadini che abbiano avuto gravemente compromesso dalle eccezionali calamita' naturali e dagli avversi eventi meteorologici i risultati della campagna di produzione in corso.

Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1957-07-25;595~art20 · fonte del testo