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Le modalita' di esecuzione saranno stabilite, nelle Province interessate, dal prefetto, sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e la Sezione provinciale dell'alimentazione, sulla base delle disposizioni fissate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro. Nella Valle d'Aosta le modalita' di cui al precedente comma saranno fissate dal Presidente della Giunta regionale sentito l'Assessore dell'agricoltura e delle foreste e la Sezione della alimentazione. Le assegnazioni ai prefetti e alla Valle d'Aosta saranno disposte dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1957-07-25;595~art21 · fonte del testo