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Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 del titolo I della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3 del titolo I della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 800 milioni. Per la esecuzione delle opere pubbliche di cui al titolo II della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni. 1 Per la concessione delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni. 1 Per l'acquisto del grano, a norma dell'art. 20 della presente legge, e' autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni. All'onere di lire 12.000 milioni derivante dalla applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1956-57. Il Ministro per il tesoro provvedera', con proprio decreto, alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 giugno 1958, n. 637
1La L. 24 giugno 1958, n. 637 ha disposto (con l'art. 1) che "Per l'esecuzione, a totale carico dello Stato, delle opere pubbliche di bonifica previste nel titolo II della legge 25 luglio 1957, n. 595, dipendenti da eccezionali calamita' naturali verificatesi posteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, nonche' per opere di prevenzione dei danni da mareggiate o alluvioni, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'art. 24 della ripetuta legge 25 luglio 1957, n. 595, e' aumentata di lire 4500 milioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per l'estensione, a favore delle piccole aziende agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche verificatesi nell'inverno 1957-58 e nella primavera del 1958 in diverse localita' del territorio nazionale, delle provvidenze creditizie recate dal titolo III della citata legge 25 luglio 1957, n. 595, l'autorizzazione di spesa di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge medesima e' aumentata di lire 500 milioni".
Testo in vigore dal 13 luglio 1958 al 16 dicembre 2010
