Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1957 al 16 dicembre 2010. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli imprenditori delle aziende agricole ricadenti nelle zone di cui all'art. 1 della presente legge che, per effetto delle calamita' naturali verificatesi nei periodi indicati nell'articolo stesso, abbiano perduto non meno della meta' del reddito lordo totale, e' concesso, a parziale reintegro del capitale di conduzione, un contributo nella misura massima del 50 per cento del valore dei frutti pendenti delle principali culture che siano andati perduti. Il contributo andra' ripartito tra imprenditore, mezzadro, colono parziario o compartecipante nella stessa misura di riparto dei prodotti aziendali, a norma di contratto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-25;595~art3 · fonte del testo