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((A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio 1961-62 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse, nelle localita' economicamente depresse delle regioni e province della Repubblica, diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.)) Le opere di cui al comma precedente comprendono quelle per la sistemazione dei bacini montani, la bonifica, l'irrigazione, la trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi per la riforma fondiaria, la viabilita' ordinaria non statale, gli acquedotti e relative fognature principali. Per la esecuzione delle opere che, a norma delle leggi in vigore, sono in parte a carico degli enti locali, i finanziamenti a favore di questi ultimi sono assicurati dalla Cassa depositi e prestiti con preferenza assoluta su altri in armonia a quanto previsto dall'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646. L'inclusione di opere nel programma dei lavori importa l'applicazione del secondo comma dell'art. 20 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e l'estensione dei benefici previsti dall'art. 13 della medesima legge in favore dei comuni e delle province dell'Italia meridionale e insulare. La dichiarazione e la delimitazione di zona depressa e' fatta dal Comitato dei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro. Le indennita' da corrispondere ai proprietari dei terreni espropriati in esecuzione dei programmi per la riforma fondiaria non rientrano fra le spese che devono essere sostenute con i finanziamenti previsti dall'art. 5. Restano fermi le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le spese, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalita', al cui finanziamento vien fatto fronte mediante stanziamenti nei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti. L'erogazione dei contributi, dei sussidi e dei concorsi dipendenti dagli oneri di cui al comma primo, se prevista in forma continuativa, puo' essere effettuata in periodi di tempo abbreviati, capitalizzando le annualita' al tasso che sara' annualmente fissato per le analoghe operazioni previste dall'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Testo in vigore dal 17 agosto 1954 al 18 agosto 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 agosto 1954

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 17 agosto 1954. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino all'esercizio tolto: 1959-60 aggiunto: 1961-62 incluso, i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste provvederanno, nell'ambito … carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesseaggiunto: , nelle localita' economicamente depresse delle regioni e province della Repubblicaaggiunto: , diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della tolto: " Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionaletolto: ". Le opere di cui al comma precedente comprendono quelle per la sistemazione dei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;647~art1 · fonte del testo