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Per le opere riguardanti la viabilita' ordinaria non statale, da eseguirsi ai sensi dell'art. 1, lo Stato potra' assumere a totale o parziale suo carico la spesa di sistemazione di strade esistenti anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato. Potra' inoltre assumere a totale o parziale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo. Per l'esecuzione dei lavori di viabilita' ordinaria non statale, per i quali e' previsto il concorso dello Stato, il Ministero dei lavori pubblici, in attesa del perfezionamento delle pratiche relative ai mutui, e' autorizzato ad anticipare sui fondi di cui al successivo art. 5 la quota di spesa a carico degli enti locali, previo riconoscimento di debito da parte degli stessi. In tal caso, il Ministero dei lavori pubblici dara' comunicazione dell'anticipazione a quello del tesoro, il quale potra' sostituirsi all'ente locale nell'adempimento delle pratiche necessarie all'ottenimento del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti. Il ricavo del mutuo affluira' alle Casse dello Stato a copertura dell'anticipazione fatta. Con decreto del Ministro per il tesoro si provvedera' al reintegro del corrispondente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1957, N. 635)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1957, N. 635)). Per gli acquedotti anche promiscui e relative fognature da eseguirsi ai sensi dell'art. 1 lo Stato potra' assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete interna di distribuzione. ((Lo Stato potra' assumere a proprio carico gli oneri ai quali i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti debbono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ove i Comuni stessi si trovino nella impossibilita' di garantire in tutto o in parte con la sovrimposta fondiari, i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi al contributo statale ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1948, n. 589 e successive modificazioni. La dichiarazione della mpossibilita' per i Comuni di garantire i mutui con la sovrimposta fondiaria e' fatta dal competente organo della Regione o, in difetto di questa, dal Prefetto. In coordinazione con quanto disposto nei precedenti commi, il limite di impegno per contributi nella spesa per opere igieniche (di cui agli stessi commi) da autorizzare a termine dell'art. 17 della legge 3 agosto 1948, n. 589, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascun esercizio dal 1957-58 sino al 1964-65 incluso, non potra' essere inferiore a lire 100 milioni. L'assunzione da parte dello Stato degli oneri a carico dei Comuni, a' termini dei commi precedenti, comporta l'impegno da parte della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente. Il Ministero del tesoro, in applicazione delle norme citate nei precedenti commi, cura per conto dei Comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione del mutuo e provvede alla anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori.))

Testo in vigore dal 18 agosto 1957 al 2 agosto 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1957

Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1952 al 18 agosto 1957. 153 parole tolte, 279 parole aggiunte.

… del corrispondente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. tolto: Per i lavori di cui al terzo comma del presente articolo da eseguirsi in Comuni montani con popolazione non superiore ai 3000 abitanti lo Stato puo' assumere a totale suo carico l'onere relativo quando la quota di ammortamento e di interessi del mutuo da contrarsi da parte del- l'Amministrazione interessata gravi sul bilancio comunale in misura non inferiore a un decimo delle entrate del bilancio stesso nell'anno anteriore al finanziamento dei lavori. Sono da considerarsi Comuni montani quelli censuari il cui territorio abbia un'altitudine minima, non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero un dislivello non inferiore a metri 600 tra l'altitudine minima e quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante della somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire duecento aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1957, N. 635. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1957, N. 635. Per gli acquedotti anche promiscui e relative fognature da eseguirsi ai sensi dell'art. … ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete interna di distribuzioneaggiunto: . Lo Stato potra' assumere a proprio carico gli oneri ai quali i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti debbono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ove i Comuni stessi si trovino nella impossibilita' di garantire in tutto o in parte con la sovrimposta fondiari, i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi al contributo statale ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1948, n. 589 e successive modificazioni. La dichiarazione della mpossibilita' per i Comuni di garantire i mutui con la sovrimposta fondiaria e' fatta dal competente organo della Regione o, in difetto di questa, dal Prefetto. In coordinazione con quanto disposto nei precedenti commi, il limite di impegno per contributi nella spesa per opere igieniche (di cui agli stessi commi) da autorizzare a termine dell'art. 17 della legge 3 agosto 1948, n. 589, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascun esercizio dal 1957-58 sino al 1964-65 incluso, non potra' essere inferiore a lire 100 milioni. L'assunzione da parte dello Stato degli oneri a carico dei Comuni, a' termini dei commi precedenti, comporta l'impegno da parte della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente. Il Ministero del tesoro, in applicazione delle norme citate nei precedenti commi, cura per conto dei Comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione del mutuo e provvede alla anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;647~art2 · fonte del testo