Art. 2 — Viabilità ordinaria non statale e acquedotti
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Per le opere riguardanti la viabilita' ordinaria non statale, da eseguirsi ai sensi dell'art. 1, lo Stato potra' assumere a totale o parziale suo carico la spesa di sistemazione di strade esistenti anche se per tali opere non sia prevista la concessione di contributi dello Stato. Potra' inoltre assumere a totale o parziale suo carico la costruzione di nuove strade per le quali non sia previsto alcun contributo. Per l'esecuzione dei lavori di viabilita' ordinaria non statale, per i quali e' previsto il concorso dello Stato, il Ministero dei lavori pubblici, in attesa del perfezionamento delle pratiche relative ai mutui, e' autorizzato ad anticipare sui fondi di cui al successivo art. 5 la quota di spesa a carico degli enti locali, previo riconoscimento di debito da parte degli stessi. In tal caso, il Ministero dei lavori pubblici dara' comunicazione dell'anticipazione a quello del tesoro, il quale potra' sostituirsi all'ente locale nell'adempimento delle pratiche necessarie all'ottenimento del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti. Il ricavo del mutuo affluira' alle Casse dello Stato a copertura dell'anticipazione fatta. Con decreto del Ministro per il tesoro si provvedera' al reintegro del corrispondente capitolo dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1957, N. 635)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1957, N. 635)). Per gli acquedotti anche promiscui e relative fognature da eseguirsi ai sensi dell'art. 1 lo Stato potra' assumere a totale suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi ed escluso comunque quanto attiene alla rete interna di distribuzione. ((Lo Stato potra' assumere a proprio carico gli oneri ai quali i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti debbono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ove i Comuni stessi si trovino nella impossibilita' di garantire in tutto o in parte con la sovrimposta fondiari, i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi al contributo statale ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1948, n. 589 e successive modificazioni. La dichiarazione della mpossibilita' per i Comuni di garantire i mutui con la sovrimposta fondiaria e' fatta dal competente organo della Regione o, in difetto di questa, dal Prefetto. In coordinazione con quanto disposto nei precedenti commi, il limite di impegno per contributi nella spesa per opere igieniche (di cui agli stessi commi) da autorizzare a termine dell'art. 17 della legge 3 agosto 1948, n. 589, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascun esercizio dal 1957-58 sino al 1964-65 incluso, non potra' essere inferiore a lire 100 milioni. L'assunzione da parte dello Stato degli oneri a carico dei Comuni, a' termini dei commi precedenti, comporta l'impegno da parte della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente. Il Ministero del tesoro, in applicazione delle norme citate nei precedenti commi, cura per conto dei Comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione del mutuo e provvede alla anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori.))
Testo in vigore dal 18 agosto 1957 al 2 agosto 1960
