Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale
Art. 4 — Zone depresse di montagna
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1950 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Nella predisposizione e coordinazione dei programmi, di cui all'articolo precedente, dovranno essere tenute in particolare considerazione le necessita' delle zone depresse di montagna.
Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 22 dicembre 2008
