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Nella predisposizione e coordinazione dei programmi, di cui all'articolo precedente, dovranno essere tenute in particolare considerazione le necessita' delle zone depresse di montagna.

Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;647~art4 · fonte del testo