Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1 gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga.

Testo in vigore dal 29 maggio 1954 al 1 gennaio 2027

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urn:nir:stato:legge:1954-05-15;228~artunico · fonte del testo