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[1]E' concessa l'esenzione dal dazio d'importazione per la calciocianamide, voce 715 - b - 3 della tariffa doganale, entro il limite di trentaduemila tonnellate.

[2]La quantita' ammessa al detto beneficio dovra' essere importata non oltre il 31 dicembre 1940-XIX.

Testo in vigore dal 8 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-10-02;1490~art1 · fonte del testo