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E' consentito per il triennio 1956, 1957 e 1958, e fino ad un massimo di quintali 8000 annui, l'impiego di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale alimento per le api.
Testo in vigore dal 23 agosto 1956 al 22 dicembre 2008
