Ai fini dell'applicazione del beneficio tributario previsto dal precedente articolo gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro un certificato del Ministero degli affari esteri attestante l'esistenza del requisito e della condizione di reciprocita' cui e' subordinata la concessione del beneficio stesso.

Testo vigente dal 16 novembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-31;946~art2 · fonte del testo