I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonche' ad abitazione privata dei membri di dette rappresentanze di nazionalita' non italiana e del personale degli organismi internazionali di nazionalita' non italiana, che esercitano le loro funzioni in Italia, sono esenti dall'imposta di registro purche' esista reciprocita' di trattamento.

Testo vigente dal 16 novembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-31;946~art1 · fonte del testo