In esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocita' di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento del diritto fisso, di cui allo art. 1, con decreto del Ministro per le finanze d'intesa con quello per i trasporti.

Testo vigente dal 11 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1959-12-28;1146~art2 · fonte del testo