Con effetto dal 1 gennaio 1973 e fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 9, n. 6, o del sesto comma dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le forniture di beni o di servizi effettuate nei diretti confronti delle organizzazioni indicate nel precedente articolo 1.

Testo vigente dal 9 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;173~art2 · fonte su Normattiva