Con effetto dal 1 gennaio 1973 e fino al termine che sara' stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 9, n. 6, o del sesto comma dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le forniture di beni o di servizi effettuate nei diretti confronti delle organizzazioni indicate nel precedente articolo 1.
Testo vigente dal 9 maggio 1973
