Il Governo della Repubblica, nell'esercizio della delega, emanera' le disposizioni transitorie e di attuazione e quelle necessarie per il coordinamento delle riforme del sistema tributario previste dalla presente legge con le altre leggi dello Stato. Saranno determinati le condizioni, le modalita' e i limiti in cui i soggetti, che alla data di entrata in vigore dei decreti delegati fruiscono di esenzioni, agevolazioni o regimi sostitutivi in relazione ai tributi aboliti, saranno ammessi in via transitoria a farli valere in sede di liquidazione e di pagamento dei nuovi tributi. Potranno essere determinate le norme per la revisione dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora si ritenga necessaria una compensazione dell'aumentato o ridotto carico fiscale determinato dall'imposta sul valore aggiunto. Per le obbligazioni e titoli similari, sottoscritti prima della data di entrata in vigore del decreto delegato che disciplinera' la materia, sara' escluso in via transitoria fino alla loro scadenza ogni maggiore onere, sia per i possessori sia per gli emittenti, in confronto alla disciplina vigente alla data medesima; i relativi interessi, premi e frutti non saranno computati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le disposizioni concernenti gli enti e societa' finanziari, di cui ai numeri 1) e 3) dell'articolo 9, si applicheranno, fino a quando non sara' diversamente stabilito, agli enti e alle societa' iscritti nell'albo attualmente previsto dagli articoli 154 e 155 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Fino a quando non saranno emanati i provvedimenti organici sugli incentivi, le esenzioni e le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo previsti da leggi relative ai tributi soppressi, che non sara' possibile sostituire, a norma dei numeri 1) e 6) dell'articolo 9, con la concessione di contributi sotto forma di buoni di imposta, e sempre quando il loro mantenimento, sentito il CIPE, risulti giustificato sulla base dei criteri indicati nei punti anzidetti, saranno attuati attraverso attenuazioni dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi. L'aliquota dell'imposta locale sui redditi attribuita alle regioni a statuto ordinario sara' stabilita nella misura dell'1 per cento fino a quando le singole regioni non avranno provveduto a determinarla. Il relativo provento sara' devoluto allo Stato fino al periodo d'imposta in corso alla data del provvedimento regionale. Nei primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti delegati sara' assegnata una somma, stabilita dalla legge di bilancio, a un fondo speciale da impiegare per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non siano in pareggio economico e che abbiano deliberato un concreto piano di risanamento. Detto fondo, istituito presso il Ministero delle finanze, sara' amministrato da un comitato composto per non meno della meta' da amministratori locali designati dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti interessati.2 Saranno emanate le disposizioni occorrenti per provvedere alla revisione del classamento e delle tariffe di estimo dei terreni e dei fabbricati in tutto il territorio nazionale. Per i redditi dei fabbricati, fino a quando la revisione non sara' stata compiuta, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni, restando fermo nell'ipotesi indicata dal primo comma dello stesso articolo, anche in deroga all'esonero previsto dall'articolo 10, numero 1) della presente legge, l'obbligo di dichiarare il reddito effettivo. ((Per le cessioni e le importazioni dei prodotti alimentari che, secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972, sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dall'imposta prevista dal primo comma dell'articolo 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sara' applicata gradualmente nel primo quadriennio, fino a raggiungere, a partire dal quinto anno di applicazione, la misura del 6 per cento)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

La L. 6 dicembre 1971, n.1036, come modificata dal D.L. 25 maggio 1972, n.202, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 1972, n. 321, ha disposto (con l'art.1) che "Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria, prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge, nonche' quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11, al numero 1 del secondo comma dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973."

Testo vigente dal 25 luglio 1972

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 64/1986

    Questione infondata
    26 marzo 1986

    La circostanza che la legge delega per la riforma tributaria (legge 9 ottobre 1971, n. 825) aveva già prescritto (all'art. 5) per l'I.V.A. (di cui la legge stessa disponeva, all'art. 1, l'istituzione in luogo dell'I.G.E.) l'obbligo di rivalsa (per l'I.G.E. solo facoltativa) e che di ciò, dall'entrata in vigore della legge n. 825 del 1971 (17 dicembre 1971) i contribuenti potevano quindi tener conto, all'atto della stipula dei contratti per cessioni di beni e prestazioni di servizi da effettuarsi dopo il 31 dicembre 1972 (data di entrata in vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'I.V.A.), giustifica che solo per quelli, fra tali contratti, conclusi prima della entrata in vigore della citata legge n. 825 del 1971 - per i quali alla contemplata esclusione della rivalsa dell'I.G.E. corrispondeva una più elevata misura dei corrispettivi pattuiti - sia stata prevista (dall'art. 15, terzo comma, della legge n. 825 del 1971) la revisione dei contratti, e disposta (dall'art. 89 del d.P.R. n. 633 del 1972) la riduzione autoritativa dei corrispettivi. Data la diversità delle rispettive situazioni, la mancata estensione di tali norme ai contratti conclusi dopo la data suddetta, anche se prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 633 del 1972 - e fra i quali non c'è ragione di fare eccezione per quelli posti in essere da enti pubblici - non è perciò in contrasto con il principio di eguaglianza. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, terzo comma, l. 9 ottobre 1971, n. 825 e 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

    Art. 3 cost. · Art. 15 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 32/1984

    Questione infondata
    15 febbraio 1984

    Questione già dichiarata infondata e, successivamente, manifestamente infondata. - S. nn. 243/1982, 210/1983, e o. n. 85/1980.

    Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 10 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 9/1981

    Questione infondata
    28 gennaio 1981

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 63/1977 e O. nn. 144/1977, 48/1978, 85/1980 e 162/1980.

    Art. 76 cost. · Art. 10 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 15 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Rinviano a questo articolo

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