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I capi di 1ª, 2ª e 3ª classe, appartenenti alla categoria cannonieri, specialita' "montatori - artificieri", sono esentati, agli effetti dell'avanzamento, dall'obbligo dell'imbarco prescritto dall'art. 66 del testo unico sul l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 28 luglio 1950 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1950-06-09;519~artunico · fonte del testo