I trattamenti minimi spettanti ai pensionati dello Istituto nazionale della previdenza sociale sono dovuti anche a coloro i quali prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi. Sono pertanto abrogati, con effetto dal 1 gennaio 1965, la lettera b) del secondo comma, il settimo e l'ultimo comma, dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Testo vigente dal 9 novembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-10-27;1199~artunico · fonte su Normattiva