Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione speciale per gli artigiani istituita dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e' elevato, con effetto dal 1 luglio 1962 e per tutte le categorie di pensioni, a lire 10.000 mensili. Il trattamento minimo di cui al comma precedente non e' dovuto a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa, ovvero a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito.234 Tale esclusione si applica altresi' a coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze di terzi, per i periodi in cui sussiste titolo alla retribuzione, ancorche' lavorino presso aziende o botteghe artigiane di cui erano, precedentemente, titolari. Ove non competa il trattamento minimo di cui al primo comma, trovano applicazione le disposizioni relative ai trattamenti minimi di cui all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Il trattamento minimo di pensione per l'invalidita' e per la vecchiaia e' maggiorato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12-sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Al trattamento minimo si aggiunge una aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festivita' natalizie. Il titolare di pensione e' tenuto a denunziare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal suo verificarsi, qualsiasi nuova liquidazione di pensione o variazione nella misura delle pensioni di cui gia' fruisce. Il datore di lavoro che abbia alle proprie dipendenze pensionati fruenti di integrazione al trattamento minimo stabilito dalla presente legge a carico della Gestione speciale per gli artigiani ha l'obbligo, osservando le modalita' di cui all'art. 12, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, di detrarre dalla retribuzione del dipendente l'importo della integrazione al trattamento minimo suddetto e di versarlo all'Istituto nazionale della previdenza sociale. A carico di chiunque faccia dichiarazioni false o compia altri atti fraudolenti, al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri il godimento del trattamento minimo, si applicano le sanzioni previste dall'art. 23, quarto comma della legge 4 aprile 1952, numero 218.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 26 febbraio 1981 n. 34 (in G.U. 1a s.s. 04.03.1981 n. 63) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di invalidita' e vecchiaia erogata dalla Gestione speciale lavoratori autonomi per chi sia gia' titolare di pensione a carico dello Stato"

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 febbraio 1988 n. 184 (in G.U. 1a s.s. 24.02.1988 n. 8) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla Gestione artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato allorche', per l'effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge".

Corte Costituzionale

4

La Corte Costituzionale con sentenza 22 febbraio-3 marzo 1989 n. 81(in G.U. 1a s.s. 08.03.1989 n. 10) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale per gli artigiani nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; l'illegittimita' costituzionale, sotto ogni profilo residuo, dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339".

Testo vigente dal 9 marzo 1989

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 81/1989

    Ha colpito questo articolo
    3 marzo 1989

    La fattispecie oggetto del giudizio a quo rappresenta una delle molteplici, possibili, combinazioni di preclusione al minimo in caso di cumulo di più pensioni allorché, per effetto di questo, venga superato il trattamento minimo garantito dalla legge e va ricondotta nell'ambito delle ipotesi in cui la giurisprudenza costituzionale ha inteso eliminare il divieto. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 1, secondo comma, L. 12 agosto 1962 n. 1339, nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per gli artigiani in caso di cumulo con pensione diretta a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. - cfr. S.n. 184/1988.

    Art. 1 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari · Art. 1 Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 34/1981

    Ha colpito questo articolo
    26 febbraio 1981

    La normativa che esclude per i titolari di pensione statale l'integrazione al minimo della pensione di invalidita` e vecchiaia erogata dalla gestione speciale artigiani ingiustificatamente assoggetta costoro a trattamento differenziato rispetto sia ai titolari della stessa pensione statale (a cui e` concessa l'integrazione della pensione di invalidita` purche` erogata dall'INPS) sia ai titolari di qualunque pensione di reversibilita`, (che hanno diritto all'integrazione della pensione diretta INPS). Attesa la riconosciuta illegittimita` costituzionale dell'art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 1338 del 1962 recante una previsione identica a quella dell'art. 1, comma 2, l. n. 1339 del 1962 oggetto della presente questione, del tutto priva di giustificazione razionale si rivela la persistente esclusione di tale diritto per la pensione diretta (vecchiaia o invalidita`) erogata dalla Gestione speciale per i lavoratori autonomi, dal momento che la pensione suddetta assolve, per la particolare categoria degli artigiani, esattamente la stessa funzione svolta per gli altri lavoratori dalla pensione diretta a carico dell'assicurazione ordinaria INPS. L'identita` della funzione dei due trattamenti, che e` quella di assicurare al lavoratore anziano o invalido un minimo vitale, rende arbitraria la diversita` di disciplina data a due identici istituti a secondo che il pensionato sia assicurato dall'INPS o dalla gestione speciale lavoratori autonomi sempre gestita dall'INPS, non essendovi alcun motivo economico o sociale che valga a spiegare una discriminazione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi in riferimento al minimo vitale. Deve essere, quindi, dichiarata - in riferimento all'art. 3 Cost. - l'illegittimita` costituzionale dell'art. 1, comma 2, l. n. 1339 del 1962, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di invalidita` e vecchiaia erogata dalla gestione speciale lavoratori autonomi per chi sia gia` titolare di pensione a carico dello Stato. (Va invece esclusa ogni pronuncia in ordine all'art. 23 l. n. 153 del 1969, perche` si tratta non di norma oggetto della censura, ma di mero elemento di raffronto). - cfr. SS. nn. 230/1974, 30/1976 e 263/1976

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 1 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 182/1990

    Illegittimità dichiarata
    12 aprile 1990

    Va dichiarata manifestamente inammissibile - per avere ad oggetto una norma già dichiarata incostituzionale con riguardo ad ogni sua possibile applicazione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico della gestione speciale artigiani per i titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. - S. n. 81/1989.

    Art. 19 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi · Art. 1 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1339~art1 · fonte su Normattiva