[1]E' concesso ai livignesi di introdurre nel territorio doganale in esenzione dai diritti di confine gli animali nati od allevati nel Comune e gli altri prodotti indicati nell'annessa tabella.

[2]In caso di riconosciuti mutamenti nella produzione del territorio comunale il Governo del Re potra' portare variazioni alla quantita' e qualita' degli animali e degli altri prodotti da ammettersi in esenzione in modo, pero', che non ne derivi aumento nell'ammontare totale dei diritti di confine abbuonati per effetto della presente legge.

Testo vigente dal 2 agosto 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;516~art2 · fonte del testo