[1]E' concesso ai livignesi di introdurre nel territorio doganale in esenzione dai diritti di confine gli animali nati od allevati nel Comune e gli altri prodotti indicati nell'annessa tabella.
[2]In caso di riconosciuti mutamenti nella produzione del territorio comunale il Governo del Re potra' portare variazioni alla quantita' e qualita' degli animali e degli altri prodotti da ammettersi in esenzione in modo, pero', che non ne derivi aumento nell'ammontare totale dei diritti di confine abbuonati per effetto della presente legge.
Testo vigente dal 2 agosto 1910
