[1]Facilitazioni speciali

[2]In quanto ne sia riconosciuta la necessita', in relazione alle condizioni locali, potra' essere concessa la esenzione doganale per le seguenti merci, provenienti da una delle due zone di frontiera, quando siano importate nell'altra zona per essere esclusivamente destinate ai bisogni domestici della persona che le importa:

  • a)fieno, paglia (anche tritata), erba per foraggio, frasche e materie per lettiera;
  • b)piante vive, muschio, giunchi, steli di canapa e di lino;
  • c)legna da ardere, carbone di legna, torba e carbone di torba;
  • d)ceneraccio, concimi di ogni specie, residui della fabbricazione dell'alcool e della birra, vinacce esaurite, spazzature ed altri simili residui e cascami;
  • e)pietre non tagliate, ghiaia, sabbia, argille, pietra da calce e calce viva. La Commissione mista permanente prevista dall'articolo 12 stabilira' per quali delle merci suindicate e per quali quantitativi dovra' essere concessa l'esenzione, nonche', per quali varchi di confine esse dovranno essere trasportate. Le dogane avranno sempre facolta' di adottare le misure che si rendessero necessarie per evitare abusi.

Testo vigente dal 9 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-28;635~art3 · fonte del testo