Gli animali di ogni specie condotti dal territorio di una delle parti contraenti al pascolo di lunga durata (alpeggio o svernamento) nel territorio dell'altra parte, saranno reciprocamente ammessi alla importazione ed alla esportazione in esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita purche' siano fatti ritornare entro un termine da fissarsi preventivamente e che, in ogni caso, non potra' sorpassare i sei mesi. I capi grossi saranno contrassegnati con mezzi idonei. La esenzione sara' estesa ai prodotti ottenuti dagli animali stessi durante l'alpeggio o lo svernamento, e cioe':

  • a)ai piccoli partoriti durante il tempo dell'alpeggio o dello svernamento;
  • b)al latte, al formaggio ed al burro, nei limiti delle quantita' normalmente prodotte, tenuto conto del numero e della specie degli animali e della durata del soggiorno oltre frontiera. Questa esenzione sara' accordata tanto nel caso che questi prodotti siano esportati od importati durante il soggiorno degli animali oltre la frontiera quanto nel caso che siano esportati ed importati dopo il ritorno del bestiame, purche' in questo secondo caso, non siano trascorse piu' di quattro settimane dal giorno del ritorno. Le Dogane delle parti contraenti avranno facolta' di esigere che la riesportazione e la reimportazione degli animali siano garantite da deposito dell'ammontare dei diritti doganali o da fideiussione. La fideiussione data da un proprietario di terreni meritevole di fiducia sara' ritenuta sufficiente. Alle stesse condizioni sara' reciprocamente accordata la esenzione da ogni diritto di entrata e di uscita per le api trasportate da una all'altra zona di frontiera per un temporaneo soggiorno e per il miele ed i nuovi alveari con giovani sciami di api ottenuti durante il soggiorno oltre frontiera.

Testo vigente dal 3 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;167~art13 · fonte del testo