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[1]All'art. 2, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e' sostituito il seguente:

[2]«Godono delle esenzioni accordate con la presente legge coloro che abbiano a carico sette o piu' figli di nazionalita' italiana a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di nascita del settimo figlio.

[3]«Il beneficio delle esenzioni concesse a' sensi del precedente comma e' mantenuto ininterrottamente, anche se il numero dei figli viventi divenga inferiore a sette, sino al 31 dicembre dell'anno in cui si compie il 28° anno dalla nascita del piu' anziano dei figli che concorre a formare il numero di sette, a partire dall'ultimo nato.

[4]«I figli caduti in guerra o per la causa nazionale si considerano viventi e a carico».

Testo in vigore dal 18 aprile 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-20;224~art2 · fonte del testo