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[1]All'art. 16 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e' sostituito il seguente:

[2]«L'esenzione dalle tasse e sopratasse per ogni ordine e grado di scuole e di istituti di cui al n. 5 della lettera c) dell'art. 1 della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, comprese le Universita' e gli Istituti superiori, e' concessa in base alla sola condizione dei figli nati vivi di nazionalita' italiana e indipendentemente dal numero dei figli rimasti a carico nella misura seguente:

  • a)esenzione totale a favore di coloro che abbiano avuto sette o piu' figli di nazionalita' italiana;
  • b)esonero della meta' delle tasse e sopratasse a favore di coloro che abbiano avuto cinque o sei figli di nazionalita' italiana.

[3]«L'esenzione e' sospesa per i ripetenti e per gli studenti universitari che si trovino nella condizione di ripetenti e di fuori corso di cui agii articoli 14 e 15 del regolamento 4 giugno 1938-XVI, n. 1269, oppure che non abbiano superato ogni anno gli esami del piano di studi consigliato per l'anno precedente dalla facolta' o un numero di esami corrispondente o tale, comunque, che a giudizio delle autorita' accademiche possa considerarsi in complesso adeguato rispetto al piano anzidetto».

Testo in vigore dal 18 aprile 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-20;224~art4 · fonte del testo