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[1]La presente legge ha effetto dal 23 marzo 1939-XVII.

[2]Il termine di tre mesi previsto nell'art. 4 del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944, decorre, per i contribuenti che in atto si trovano in condizione di fruire dei benefici portati dalla presente legge, dalla data di pubblicazione di quest'ultima nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Testo in vigore dal 18 aprile 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-20;224~art6 · fonte del testo