Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 1963, N. 128
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[1]E' riconosciuto il carattere di opere di bonifica, pertinenti al comprensorio della bonifica urbana e suburbana di Piacenza, al canale diversivo delle acque alte del Rivo Riello e al canale delle acque basse della zona inferiore del territorio del quarto comprensorio idraulico in destra del Po, munito di chiavica ed impianto idrovoro, in localita' detta Armalunga, costruiti come opere idrauliche di seconda categoria dal Ministero dei lavori pubblici e successivamente trasferiti in gestione al comune di Piacenza e sclassificati dalla detta categoria di opere idrauliche.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 3 febbraio 1963, n. 128, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 1 luglio 1942 al 16 luglio 1942
