Sulle domande di collocamento a riposo e di cessazione dal servizio l'Amministrazione deve provvedere entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti nel primo comma dell'art. 1 e nell'art. 3. Il provvedimento che accoglie la domanda deve indicare la decorrenza, che puo' essere ritardata per motivi di servizio fino ad un massimo di sei mesi dalla data del provvedimento. I sei mesi decorrono dalla data dell'inquadramento in ruolo per i dipendenti di cui al primo comma dell'art. 1 che ancora non lo abbiano ottenuto. Nei confronti degli insegnanti di istituti e scuole di ogni ordine e grado, il collocamento a riposo e' disposto con effetto dal 1 ottobre successivo alla data del provvedimento. Le domande di collocamento a riposo e di cessazione dal servizio possono essere respinte per gravi motivi di servizio e qualora sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'impiegato. L'impiegato che ha avanzato la domanda per il collocamento a riposo o la cessazione dal servizio e' tenuto a proseguire nei doveri di ufficio fino alla data fissata dal provvedimento che accoglie la domanda.

Testo vigente dal 9 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-27;53~art6 · fonte del testo