Gli enti locali, territoriali e istituzionali, possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili. Nei riguardi del personale avventizio, il trattamento previsto dall'art. 5 dovra' essere decurtato di quanto agli, interessati eventualmente spetti a titolo di indennita' una tantum a carico degli istituti di previdenza di categoria.

Testo vigente dal 9 marzo 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-27;53~art10 · fonte del testo