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Le scuole elementari statali e le scuole elementari parificate, le scuole di istruzione secondaria ed artistica di ogni grado, statali oppure pareggiate ai sensi delle vigenti disposizioni, gli istituiti di istruzione superiore disciplinati dal testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e le universita', nelle cui aule scolastiche siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo da parte degli alunni, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radioaudizioni. Per potere beneficiare dell'esenzione, le scuole suddette dovranno richiedere all'ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni una apposita licenza gratuita per le radioaudizioni, con validita' annuale. Le richieste da parte delle scuole elementari e secondarie dovranno pervenire all'ente concessionario per tramite del competente Provveditorato agli studi: quelle delle universita' e degli istituti superiori, per tramite del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1952 al 19 gennaio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-12-02;1571~art1 · fonte del testo