Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita' promossa dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, nonche' quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennita' di espropriazione, sono esenti dall'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari. Per fruire delle cennate esenzioni, negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

Testo vigente dal 12 dicembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-11-21;1149~art1 · fonte del testo