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[1]Il Ministero dei lavori pubblici, in deroga al disposto dell'art. 16 del R. decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906, e' autorizzato a corrispondere, in base a richieste del Ministero dell'educazione nazionale, come parte dell'indennita' di espropriazione, i sussidi concessi o da concedere, a termini degli articoli 13 e 14 del citato Regio decreto-legge, ai proprietari dei fabbricati compresi nel suddetto piano di espropriazione, danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930.

[2]La spesa per indennita' di espropriazione, dedotti i sussidi indicati nel precedente comma, fa carico al comune di Benevento.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a San Rossore, addi' 29 giugno 1933 - Anno XI

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Ercole - Jung - Di Crollalanza

[7]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 31 luglio 1933 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1933-06-29;915~art2 · fonte del testo