[1]L'art. 27 del menzionato R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, e' abrogato a datare dall'entrata in vigore della Convenzione di cui all'art. 1 della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 12 giugno 1931 - Anno IX
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Grandi - Giuliano - Bottai
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 27 giugno 1931
