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All'espropriazione dello stabile predetto provvedera' il Ministero della pubblica istruzione, a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188. L'espropriazione sara' compiuta nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 12 luglio 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1136~art3 · fonte del testo