[1]((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 8 giugno 1933 - Anno XI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Di Crollalanza - Ercole - Jung

[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo vigente dal 16 dicembre 2009

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1933 al 16 dicembre 2009. 74 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Alla spesa occorrente per l'espropriazione e per i lavori predetti sara' fatto fronte con le disponibilita' che risulteranno sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in applicazione della legge 6 giugno 1932, n. 580, e del R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 756.

tolto: La esecuzione delle espropriazioni e delle opere di cui trattasi verra' disposta in relazione all'effettivo accertamento delle disponibilita' con le quali debbono essere fronteggiate le spese relative.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1933-06-08;776~art3 · fonte del testo