Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 393/2002

    Ha colpito questo articolo
    25 luglio 2002

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 108, secondo comma, 111, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, l'art. 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, nella parte in cui prevede che faccia parte della Giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Napoli o un suo delegato. Infatti: a) la previsione che il dirigente dell'ufficio che partecipa al procedimento amministrativo di stima dei beni espropriandi sia anche parte del collegio con funzioni giurisdizionali, con competenza a determinare l'indennità di espropriazione, è chiaramente in contrasto con i requisiti di imparzialità e indipendenza che ciascun componente di un organo giurisdizionale deve possedere; b) la previsione di delega ad altro soggetto con assoluta discrezionalità e senza alcuna garanzia di predeterminazione del supplente, contrasta con il principio del giudice naturale precostituito per legge. - Sull'imparzialità ed indipendenza dei componenti degli organi giurisdizionali, v. citata sentenza n. 33/1968. - Sul principio del giudice naturale precostituito per legge, v. citate sentenze n. 327/1998, n. 419/1998, n. 460/1994 e n. 56/1967.

    Art. 25 cost. · Art. 101 cost. · Art. 108 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1935 al 16 dicembre 2009. 157 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: La composizione della Giunta speciale presso la Corte di appello di Napoli, istituita in forza dell'art. 17 del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, e' cosi' modificata:

tolto: 1° un magistrato della medesima Corte d'appello designato dal presidente di questa, presidente;

tolto: 2° l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza di Napoli, membro;

tolto: 3° un rappresentante del Sindacato provinciale della Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati nel caso che l'espropriazione riguardi edifici od un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori qualora riguardi fondi rustici, membro.

tolto: Nel caso di assenza o di impedimento i suddetti saranno sostituiti rispettivamente da un altro magistrato della Corte d'appello di Napoli, da un delegato dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza, da un altro dei rappresentanti rispettivamente designati dai suindicati uffici sindacali.

tolto: I membri designati da tali uffici dureranno in carica un biennio e possono essere riconfermati. Essi saranno scelti fra gli ingegneri particolarmente esperti in materia, iscritti al Sindacato provinciale fascista ingegneri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-06;1131~art1 · fonte del testo