Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. 339 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.
tolto: Le disposizioni di cui al testo unificato approvato con R. decreto 19 agosto 1927-V, n. 1711, e successive estensioni, sono applicabili a tutto il personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato che si trovi nelle condizioni ivi indicate. L'estensione riguarda:
tolto: a) i benefici di cui al R. decreto 19 agosto 1927-V, numero 1711, ad eccezione degli articoli 10, 11 e 12, per gli agenti combattenti della guerra 1915-1918 nominati stabili od in prova con decorrenza posteriore al 21 ottobre 1923-I e che non erano in servizio continuativo dell'Amministrazione dal 1° luglio 1922;
tolto: b) i benefici di cui al Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1716, per gli agenti iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 nominati stabili od in prova, con decorrenza posteriore ottobre 1934-XII e che non erano in servizio continuativo dell'Amministrazione dal 1° luglio 1922;
tolto: c) i benefici di cui ai Regi decreti-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, e 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, precisati nelle istruzioni approvate con decreto Ministeriale 7 giugno 1938-XVI, n. 3234, per gli agenti combattenti dell'Africa Orientale nominati stabili od in prova con decorrenza posteriore al 28 giugno 1936-XIV, e per gli agenti reduci dalle operazioni militari nella Spagna nominati stabili od in prova con decorrenza posteriore al 22 gennaio 1938-XVI. I compensi derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dall'entrata in vigore della legge stessa. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Torino, addi' 12 luglio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - Host Venturi - Di Revel
tolto: Visto, il Guardasigilli: Grandiaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-07-12;1105~art1 · fonte del testo