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[1]Agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono estese tutte le disposizioni in vigore recanti benefici per l'assunzione ai pubblici impieghi e concernenti il trattamento economico e di carriera degli impiegati.
[2]Gli stessi invalidi ed orfani di caduti nell'attuale guerra concorrono all'assegnazione della percentuale dei posti riservata dalle norme vigenti a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nei concorsi di ammissione agli impieghi pubblici.
[3]Ordiniamo che la' presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 25 settembre 1940-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - TERUZZI - DI RIVEL
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 31 ottobre 1940 al 22 dicembre 2008
