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[1]Agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono estese tutte le disposizioni in vigore recanti benefici per l'assunzione ai pubblici impieghi e concernenti il trattamento economico e di carriera degli impiegati.

[2]Gli stessi invalidi ed orfani di caduti nell'attuale guerra concorrono all'assegnazione della percentuale dei posti riservata dalle norme vigenti a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nei concorsi di ammissione agli impieghi pubblici.

[3]Ordiniamo che la' presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a San Rossore, addi' 25 settembre 1940-XVIII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]MUSSOLINI - TERUZZI - DI RIVEL

[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 31 ottobre 1940 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1940-09-25;1458~art3 · fonte del testo