((I titoli professionali saranno rilasciati ai marittimi di cui al precedente articolo soltanto dopo il conseguimento di tutti i requisiti prescritti)).
Testo vigente dal 3 febbraio 1977
((I titoli professionali saranno rilasciati ai marittimi di cui al precedente articolo soltanto dopo il conseguimento di tutti i requisiti prescritti)).
Testo vigente dal 3 febbraio 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1958 al 3 febbraio 1977. 22 parole tolte, 1 parola aggiunta.
I titoli professionali saranno rilasciati ai marittimi di cui al precedente articolo soltanto dopo il tolto: raggiungimento aggiunto: conseguimento di tutti i requisiti prescritti tolto: ed il successivo superamento di una prova pratica secondo le modalita' ed i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-21;314~art2 · fonte del testo