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I titoli professionali saranno rilasciati ai marittimi di cui al precedente articolo soltanto dopo il raggiungimento di tutti i requisiti prescritti ed il successivo superamento di una prova pratica secondo le modalita' ed i programmi stabiliti dal Ministro per la marina mercantile.
Testo in vigore dal 15 aprile 1958 al 3 febbraio 1977
