L'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 314, modificata dalla legge 4 marzo 1969, n. 142, e' sostituito dal seguente: "I titoli professionali saranno rilasciati ai marittimi di cui al precedente articolo soltanto dopo il conseguimento di tutti i requisiti prescritti".
Testo vigente dal 19 gennaio 1977
