L'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 314, modificata dalla legge 4 marzo 1969, n. 142, e' sostituito dal seguente: "I titoli professionali saranno rilasciati ai marittimi di cui al precedente articolo soltanto dopo il conseguimento di tutti i requisiti prescritti".

Testo vigente dal 19 gennaio 1977

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urn:nir:stato:legge:1976-12-18;916~artunico · fonte del testo