Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per provvedere al disimpegno dei servizi affidati alla Direzione generale del tesoro dalla legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilita' e sulla sequestrabilita' degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche, nonche' dalla presente legge, al ruolo organico del Ministero del tesoro sono aggiunti i posti indicati nell'annessa tabella a decorrere dal 1° luglio 1910.
[2]La relativa spesa da anticiparsi dall'erario mediante corrispondente aumento sullo stanziamento del capitolo: «Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale», dello stato di previsione della spesa pel Ministero del tesoro, sara' ad esso rimborsata di anno in anno dai fondi di garanzia istituiti con gli articoli 8 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e 5 della presente legge.
Testo in vigore dal 15 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
