Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1917 al 16 dicembre 2009. 63 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Agli effetti dell'articolo precedente sara' presa, a base del quinto cedibile, la media raggiunta nel triennio precedente all'anno in cui si stipula la cessione, dagli emolumenti, calcolati al netto, di ciascun operaio cedente, e la quota ceduta restera' invariata durante tutto il corso della cessione, anche se gli emolumenti per qualsiasi causa, durante il corso stesso, siano inferiori o superiori a detta media.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-13;444~art2 · fonte del testo