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[1]Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge.
[2]Questa entrera' in vigore nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione del regolamento, tranne che per l'applicazione delle ritenute di cui all'art. 7, che comincieranno ad effettuarsi sulle mercedi del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge e salvo quanto e' stabilito dall'art. 11.
[3]Con decreto Reale, su proposta dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici, si provvedera' alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione di questa legge per quanto riguarda gli operai addetti alle ferrovie dello Stato.
[4]In tale regolamento sara' determinata la somma che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato prelevera' sul fondo di garanzia per provvedere al disimpegno dei servizi accennati nell'art. 11 di questa legge, negli articoli 12 e 13 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e nelle leggi 7 luglio 1907, n. 249 e 25 giugno 1909, numero 372.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 13 luglio 1910.
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Tedesco.
[9]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 15 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
