Istituzione del servizio sanitario nazionale

Art. 18 — Presidi e servizi multizonali

La legge regionale individua, nell'ambito della programmazione sanitaria, i presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed extra-ospedalieri che, per le finalita' specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attivita' prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa piu' di una unita' sanitaria locale e ne disciplina l'organizzazione. La stessa legge attribuisce la gestione dei presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce norme particolari per definire:

  • a)il collegamento funzionale ed il coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle unita' sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di consultazione dei rispettivi organi di gestione;
  • b)gli indirizzi di gestione dei predetti presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi idonei ad accertarne l'efficienza operativa;
  • c)la tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale dell'unita' sanitaria locale competente per territorio;
  • d)la composizione dell'organo di gestione dell'unita' sanitaria locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della gestione.

Testo vigente dal 28 dicembre 1978

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art18 · fonte su Normattiva