Art. 9 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36
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Ai fini della determinazione del diritto alle pensioni e della misura di esse i giocatori e gli allenatori di calcio di cui all'articolo 1, che abbiano svolto la propria attivita' posteriormente al 1° luglio 1972, possono riscattare, a domanda, i periodi di attivita' prestata dopo il 1° luglio 1920 ed anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le norme e le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Ai soli fini del versamento all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo della riserva matematica per il riscatto dei periodi di cui al precedente comma, i giocatori e gli allenatori di calcio possono richiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la liquidazione delle somme versate a norma della convenzione stipulata il 24 febbraio 1960 tra l'Istituto medesimo e le Leghe dei calciatori professionisti e semiprofessionisti aderenti alla Federazione italiana gioco calcio, capitalizzate al tasso di interesse annuo del 4 per cento. Il versamento sara' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale direttamente all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo. Per il riscatto dell'attivita' prestata nel periodo compreso tra il 1 luglio 1972 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'onere previsto a carico del richiedente e' determinato applicando le aliquote contributive di cui all'articolo 4 sulle retribuzioni percepite nei periodi da riscattare e capitalizzando gli importi risultanti all'interesse del 4 per cento annuo. La domanda di riscatto dei periodi di attivita' di cui al precedente comma deve essere presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'onere relativo al riscatto stesso e' per due terzi a carico delle societa' sportive.
Testo in vigore dal 9 luglio 1973 al 1 luglio 2022
