Il comma quarto dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e' sostituito dal seguente: "E' ammesso il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza. Per i limiti e le modalita' del riscatto, si applicano il secondo ed il terzo comma dello articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46".

Testo vigente dal 20 dicembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-12-06;1077~art7 · fonte su Normattiva