Dopo il terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono aggiunti i seguenti: "Agli effetti del predetto trattamento di quiescenza sono riscattabili altresi', con le stesse norme indicate nel precedente comma, i servizi ammessi a riscatto per i professori universitari di ruolo, salvo quanto previsto dal successivo comma". "I servizi prestati in qualita' di professore incaricato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, sono riscattabili con le norme vigenti in materia per i professori di ruolo delle scuole ed Istituti predetti. Gli anni di servizio prestato con meno di 18 ore di insegnamento settimanale sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento". Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1 novembre 1961.

Testo vigente dal 20 dicembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-12-06;1077~art5 · fonte su Normattiva